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Estratto
del Regolamento Generale Rifugi
(approv. 1992, aggiorn. 1997)
art. 1) Finalità-Definizione-identificazione.
[...] In relazione alle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali
connesse alla funzionalità alpinistica, come preventivamente individuate e
riconosciute dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine, le strutture di
proprietà del Sodalizio o delle singole Sezioni o dalle stesse gestite sono
definite ed indicate come:
a) RIFUGI - RIFUGI ALPINI:
strutture ricettive sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico
ed escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico stagionalmente,
convenientemente predisposte ed organizzate per dare ospitalità e possibilità di
sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Dotate di separati locali ad
uso del Gestore/Custode e - di norma - di un locale invernale con accesso
indipendente per il ricovero di fortuna ed attrezzate sufficientemente per il
primo intervento di soccorso.
b) PUNTI DI APPOGGIO: strutture
fisse generalmente ricavate con modesti interventi di restauro e recupero di
esistenti edifici tipici dell'ambiente montano quali casere, baite, malghe non
più utilizzate, purché agibili, al fine di salvaguardare un aspetto del
paesaggio tradizionale della montagna.
Ubicate in posizione intermedia tra il fondo valle e i rifugi alpini, devono
consentire il ricovero ad alpinisti ed escursionisti, con una attrezzatura
semplice, ma indispensabile al pernottamento, con eventuale dotazione di
materiale da cucina e di riscaldamento. Raggiungibili esclusivamente a piedi con
sentieri o mulattiere, escludendo quindi strade rotabili o impianti di risalita,
hanno la funzione di punti di appoggio e di transito lungo itinerari in media
quota, alte vie, traversate. Le Sezioni proprietarie si devono interessare
direttamente per la loro permanente apertura e per la perfetta manutenzione,
nonché delle condizioni igieniche, di pulizia estesa agli spazi adiacenti al
Punto di appoggio. Sono escluse funzioni di gestione per servizi di fornitura
cibi e bevande.
c) BIVACCHI FISSI: costruzioni,
per lo più di tipo prefabbricato, monolocali di modeste dimensioni con capienza
normalmente non superiore ai 15 posti, generalmente ubicati nelle zone più
elevate delle catene montuose, frequentate per alpinismo classico, quali basi
prossime agli attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici di
quota. Sono strutture incustodite e aperte in permanenza, attrezzate con quanto
essenziale per il riparo di fortuna degli alpinisti.
d) RICOVERI: sono strutture
incustodite e aperte in permanenza, senza alcuna attrezzatura. Utilizzate quale
sosta di emergenza.
e) CAPANNA SOCIALE: ricavata da
immobile esistente, purché agibile, con interventi di ristrutturazione.
Disponibilità in via esclusiva da parte di una Sezione in qualità di
proprietaria oppure a titolo di possesso o comunque con diritto d'uso. E dotata
di attrezzatura semplice, conforme ai requisiti igienico-sanitari di base ed è
tutelata l'esigenza della prevenzione incendi. È generalmente chiusa con le
chiavi reperibili presso la Sezione. Viene considerata quale Sede sociale estiva
di una Sezione e può essere utilizzata per soggiorni di soci o incontri
intersezionali. Per la sua realizzazione non è previsto l'iter per i nuovi
rifugi, con richiesta di deroga di cui al successivo art. 3, bensì è prevista la
procedura semplificata di cui all'allegato 3 punto D del Regolamento Commissione
centrale rifugi e opere alpine. Non è soggetta all'applicazione del Tariffario,
poiché la gestione è limitata all'ambito associativo. Ha diritto di esporre lo
stemma del Club Alpino Italiano all'esterno. È inserita in uno specifico elenco.
art. 4) Custodia.
Tutti i rifugi si intendono normalmente custoditi durante i previsti periodi
stagionali di apertura; negli altri periodi restano agibili e sempre aperti -
ove esistono - i «locali invernali», convenientemente dotati per un ricovero di
emergenza.
Per i rifugi che dovessero diventare incustoditi, le Sezioni competenti devono
dare tempestiva notizia, diffusa a fondo valle ed anche tramite le pubblicazioni
sociali ed altri mezzi ritenuti idonei.
Le Sezioni provvederanno analogamente qualora un compendio, per qualsiasi causa,
dovesse diventare inagibile.
I ricoveri, i bivacchi ed i punti di appoggio in genere, si intendono sempre
aperti ed atti a permettere, a chi vi trova riparo, il pernottamento di fortuna.
art. 9) Attrezzatura pronto soccorso.
Le Sezioni devono dotare i loro rifugi di una cassetta di «Pronto soccorso e
medicazione» costantemente aggiornata, nonché di una barella di soccorso e, in
caso di apertura invernale, di pale e sonde da valanga. Ciò indipendentemente
dalle specifiche attrezzature in dotazione del Corpo nazionale soccorso alpino
speleologico eventualmente affidate in custodia e per le quali, comunque, dovrà
essere riservato adeguato spazio.
I rifugi debbono disporre, nelle immediate vicinanze, di una piazzola -
convenientemente sistemata ed opportunamente segnalata - idonea all'atterraggio
di elicotteri in azione di soccorso.
art. 11) Apertura stagionale dei rifugi - Segnalazione
In relazione all'andamento stagionale ed alla situazione dei luoghi, d'intesa
con il Gestore/Custode, la Sezione fissa il periodo di apertura stagionale del
rifugio e provvede a darne notizia.
Al fine di facilitare l'individuazione del rifugio e quale dimostrazione della
sua apertura, il Gestore/Custode ha l'obbligo di esporre dall'alba al tramonto
la bandiera nazionale, oppure in caso di scarsa visibilità avrà cura di tenere
accesa all'esterno un'apposita luce od opportuni segnali acustici.
art. 12) Prenotazioni pernottamenti.
Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente coprire
l'intera capacità ricettiva del rifugio e possono considerarsi valide solo se
accettate. Le prenotazioni accettate restano valide - salvo patto contrario -
sino alle ore 18.00 dopodiché i posti saranno assegnati seguendo l'ordine di
arrivo degli alpinisti/escursionisti.
Resta salvo il diritto di precedenza, a titolo gratuito, per gli infortunati ed
i componenti delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino in azione di
soccorso.
È data facoltà alle Sezioni di regolamentare contrattualmente e secondo esigenze
locali, sia le modalità di prenotazione dei pernottamenti che le precedenze
nell'assegnazione degli stessi (Soci C.A.I., equiparati, ecc.)
Il Gestore/Custode si adopererà, in ogni caso, per assicurare a tutti i presenti
la possibilità di un pernottamento di fortuna od almeno il ricovero, facendo
conto sul loro spirito di adattamento.
Nei bivacchi e nei rifugi non custoditi per le loro specifiche
caratteristiche di strutture atte al pernottamento e riparo di di emergenza è
vietata una permanenza prolungata se non motivata da condizioni atmosferiche
tali da impedire il prosieguo dell'ascensione o il ritorno a valle.
art. 13) Riunioni-Pubblicità.
Le riunioni nei rifugi debbono essere autorizzate dalle Sezioni di appartenenza:
potranno essere autorizzate soltanto riunioni, convegni, ecc. di carattere
alpinistico sociale.
All'interno dei rifugi è assolutamente vietata l'esposizione di cartelli
pubblicitari, nonché di manifesti, giornali murali e simili, se non stampati a
cura del C.A.I. e la vendita di oggetti non attinenti all'attività svolta dal
Sodalizio.
È permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie, disegni, ecc. di
interesse alpinistico.
art. 14) Tariffario.
A ciascuna categoria di rifugi corrisponde un apposito
"Tariffario stagionale", comprendente quote fissate dalla Commissione
centrale rifugi ed opere alpine e prezzi stabiliti dalle Sezioni di appartenenza
dei rifugi.
Il tariffario (con l'indicazione della Sezione di appartenenza, dell'Ispettore
del rifugio e del Gestore/Custode, e firmato dal Presidente della Sezione) deve
essere obbligatoriamente affisso in ogni rifugio, in posizione di immediata,
chiara visione e consultazione.
Durante il periodo di chiusura i Gestori/Custodi, con il consenso della Sezione,
ma sotto la loro responsabilità, possono riaprire i rifugi a richiesta di
singoli alpinisti o di gruppi di alpinisti; in tal caso saranno concordate tra
le parti speciali condizioni di tariffa.
Nei rifugi incustoditi, nelle capanne e nei punti di appoggio il pagamento degli
eventuali contributi per pernottamento e consumi di combustibile e/o di
provviste dovrà essere effettuato in conformità delle apposite norme stabilite e
affisse dalle Sezioni competenti.
art. 15) Comportamento nei rifugi.
Chi entra in un rifugio deve ricordare che è ospite del Club Alpino Italiano:
sappia dunque comportarsi come tale e regoli la sua condotta in modo da non
recare disturbo agli altri. Non chieda più di quello che il rifugio (in quanto
tale) e il Gestore/Custode possono offrire.
Il Gestore/Custode deve ricordare che il rifugio del C.A.I. è la casa degli
alpinisti: sappia dunque renderla ospitale ed accogliente, sia cordiale ed
imparziale con tutti.
Dalle ore 22 alle ore 6 il Gestore/Custode deve far osservare assoluto silenzio
e farsi parte diligente per eliminare qualsiasi rumore e disturbo.
Nei rifugi muniti d'impianto d'illuminazione dalle ore 22 deve essere tenuto
acceso solo il "notturno".
Dalla stessa ora il servizio è limitato alla sola ricezione degli ospiti, salvo
grave e giustificata eccezione.
L'ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni d'uso di locali ed
attrezzature) indicati da speciali avvisi esposti a cura della Sezione, d'intesa
con il Gestore/ Custode. Resta comunque vietato l'accesso ai locali di riposo
calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di illuminazione e fornelli a
fiamma libera.
È inoltre vietato fumare nelle camere e nei locali
adibiti alla consumazione dei pasti.
Non si possono introdurre animali nei rifugi.
All'interno del rifugio o sue dipendenze e nelle vicinanze non è permesso l'uso
di apparecchi radiotelevisivi, giradischi, apparecchi di amplificazione, ecc. Il
Gestore/Custode può utilizzare apparecchi radiotelevisivi esclusivamente nei
locali a lui riservati.
art. 16) Trattamento Soci.
Nei limiti stabiliti dalla Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine, i Soci
del C.A.I. fruiscono di trattamento differenziato rispetto ai non Soci.
La qualifica di Socio del C.A.I. deve essere provata mediante tempestiva
esibizione della relativa tessera, debitamente munita di fotografia, in regola
con il bollino dell'anno in corso o recante la stampigliatura «vitalizio».
I componenti le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino in azione, e gli
appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine in servizio comandato
in zona, sono equiparati ai Soci del C.A.I.
Ai Soci dei Sodalizi aderenti all'U.I.A.A. va applicato il trattamento di
reciprocità. I predetti Soci debbono esibire la tessera del Club di
appartenenza, valida per l'anno in corso e regolarmente munita di fotografia.
art 17) Prezzi.
Nei rifugi del Club Alpino non esiste obbligo di consumazione.
I prezzi riportati nel Tariffario ufficiale esposto sono
comprensivi di tutti i servizi e prestazioni, dell'I.V.A. e di qualsiasi altra
imposta e tassa.
I Gestori/Custodi non possono, per nessuna ragione, maggiorare i prezzi indicati
nel tariffario o richiedere contributi aggiuntivi per servizi o prestazioni già
previste dal tariffario stesso. I servizi e le prestazioni si intendono conformi
alle particolari condizioni di luogo e di ambiente.
Esclusivamente i non Soci che consumano, anche parzialmente, viveri propri,
restano soggetti al pagamento di un corrispettivo, fissato dal
Tariffario, per l'uso del posto a tavola all'interno del rifugio, quale
contributo per il servizio di riassetto e smaltimento rifiuti.
Il supplemento al prezzo del pernottamento per il riscaldamento dei locali di
riposo durante la stagione estiva è dovuto ogni qualvolta, in relazione alle
condizioni climatiche, il Gestore/Custode ritenga opportuno procedere
all'accensione degli appositi sistemi di riscaldamento.
In caso di apertura invernale il Tariffario fissa l'aumento
percentuale da applicare ai prezzi esposti, quale corrispettivo per il servizio
continuo di riscaldamento di tutti i locali del rifugio.
II Gestore/Custode deve provvedere al rilascio dello scontrino fiscale o della
ricevuta fiscale, redatta a norma di legge, con la indicazione delle
somministrazioni e dei servizi forniti.
Qualora venga esposto reclamo alla Sezione di appartenenza dovrà essere allegato
il predetto fatturale.
art. 18) Telefono.
Nei rifugi dotati di impianto telefonico pubblico, l'uso del telefono si intende
limitato dalle ore 6 alle ore 22, salvo gravi e giustificate eccezioni. Hanno,
in ogni caso, precedenza le comunicazioni richieste dal Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e quelle di servizio per il rifugio
Il Gestore/Custode è tenuto alla scrupolosa applicazione delle tariffe ufficiali
e non può, per nessuna ragione, richiedere contributi aggiuntivi per detto
servizio. [...]
art. 19) Libro dei visitatori.
Chi entra in un rifugio è invitato a firmare il "libro dei visitatori»,
indicando chiaramente la provenienza e la meta successiva: se compie ascensioni
od escursioni impegnative è invitato a darne previo e preciso avviso al
Gestore/Custode mediante opportuna scheda.
Tale comunicazione è indispensabile per eventuali azioni di ricerca o di
soccorso.
art. 20) Conservazione.
La conservazione delle strutture ricettive, del loro arredamento e delle
attrezzature in dotazione, con speciale riguardo a quelle incustodite, è
affidata al comportamento degli alpinisti, informato allo spirito del C.A.I. ed
alle regole della civile e corretta convivenza.
Chi ha utilizzato un locale invernale, un punto di appoggio, un ricovero od
un bivacco, prima di allontanarsi, provveda al suo riassetto ed in particolare
all'asporto dei rifiuti nonché ad assicurarsi sulla perfetta chiusura della
struttura.
Chi, anche involontariamente, abbia recato danno all'immobile, all'arredo od
alle attrezzature, oltre che a prendere immediatamente tutti gli opportuni
provvedimenti per impedirne l'aggravamento, è tenuto a darne pronto avviso al
Gestore/Custode, all'Ispettore od alla Sezione di appartenenza, nonché a
provvedere al risarcimento del danno.
L'osservanza ed il rispetto del presente
Regolamento sono affidati all'etica alpinistica individuale ed agli ideali
tradizionali del Club Alpino Italiano.
Ogni violazione alle norme e procedure contenute nel presente documento sarà
perseguito ai sensi dell'art. 27 del Regolamento generale del Club Alpino
Italiano.
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